#MID078 | La rilevanza del contributo umano
Un’opera d’arte generata esclusivamente da un sistema di Intelligenza Artificiale senza intervento umano può essere protetta dal diritto d’autore?
Qualche settimana fa, la United States Court of Appeals (USCO) del Distretto di Columbia ha emesso una sentenza piuttosto significativa nel caso “Stephen Thaler”, stabilendo che un’opera d’arte generata esclusivamente da un sistema di Intelligenza Artificiale senza intervento umano non può essere protetta dal diritto d’autore.
Sebbene questa “storia”, come vi racconto più avanti, abbia connotati piuttosto definiti, che, in qualche modo, ne giustificano l’avvenuta conclusione, è pur vero che il nodo del copyright delle opere generate dall’Intelligenza Artificiale resta centrale.
Qualcuno ne avrà già sentito parlare: nel 2018, Stephen Thaler, scienziato informatico e fondatore di Imagination Engines Inc., aveva presentato una domanda al Copyright Office degli Stati Uniti per registrare un’opera d’arte intitolata “A Recent Entrance to Paradise”, indicando un sistema di AI da lui sviluppato (“Creativity Machine”) come unico autore dell’opera e sé stesso come titolare dei diritti. In prima istanza, il Copyright Office ha respinto la domanda, affermando che la legge sul copyright (Copyright Act del 1976) richiede che un’opera, per poter essere protetta, sia frutto di creatività umana.
Thaler ha contestato tale decisione, sostenendo che la legge sul copyright, a suo modo di vedere, non escludeva esplicitamente le opere generate da AI dalla tutela e che, in qualità di creatore della Creativity Machine ed in base alla clausola “work-made-for-hire” della legge sul copyright (un concetto giuridico statunitense che definisce chi è il legittimo titolare dei diritti su un'opera creativa) doveva essere considerato l’autore dell’opera.
Tuttavia, la Corte d’Appello del Distretto di Columbia, come vi accennavo poco fa, ha confermato l’interpretazione del Copyright Office, decretando che i diritti d’autore non possono essere riconosciuti ad opere create esclusivamente da Intelligenze Artificiali, in assenza di un significativo intervento umano.
L’USCO aveva già chiarito la propria posizione nel “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence”, pubblicato a gennaio dello scorso anno, secondo il quale, gli output generati dall’Intelligenza Artificiale possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore esistente, senza la necessità di introdurre una nuova legislazione ad hoc.
La questione centrale resta la verifica del contributo umano nel processo creativo. In pratica, affinché un’opera venga protetta dal copyright, è necessario che vi sia un apporto umano “sufficientemente creativo” da soddisfare lo standard di novità e originalità. In assenza di tale apporto, l’opera generata esclusivamente dall’AI resta esclusa da tale protezione.
L’USCO ha chiarito che la tutela non dipende dalla tipologia del modello di Intelligenza Artificiale utilizzato, ma dal modo in cui questo viene impiegato. L’utilizzo dell’AI come strumento di supporto — ad esempio per attività di brainstorming o per la produzione di bozze — non esclude la possibile tutela dell’opera finale, purché vi sia un controllo creativo da parte dell’autore umano.
Una parte rilevante del report è dedicata al ruolo dei prompt. L’USCO ritiene che l’utilizzo di prompt, anche articolati e dettagliati, non soddisfi di per sé il requisito di creatività richiesto per la protezione autoriale, poiché l’interazione con il sistema produce risultati spesso imprevedibili e non pienamente controllabili dall’utente. Di conseguenza, l’utente non può rivendicare la paternità dell’opera risultante solo sulla base dei prompt utilizzati.
Questa decisione riafferma il principio secondo il quale l’autorialità umana è un requisito imprescindibile per la protezione del diritto d’autore negli Stati Uniti. Più nel dettaglio, la Corte ha distinto tra opere create interamente dalle macchine (come quella di Thaler), che non sono protette, e quelle create da esseri umani con l’ausilio dell’AI, che possono essere protette nel caso in cui soddisfino i criteri di originalità e creatività richiesti.
Sebbene la Corte abbia riconosciuto che potrebbero sorgere dibattiti su quanto tema - ma evidentemente non in questo caso, visto che Thaler aveva indicato la Creativity Machine come “unica autrice” dell’opera - la sentenza lascia aperte alcune questioni, come il grado di intervento umano necessario affinché un’opera generata con l’ausilio dell’AI possa essere protetta dal diritto d’autore.
Il dibattito sulle opere generate dall’Intelligenza Artificiale è diventato molto acceso anche in Italia. Secondo la normativa vigente, infatti, per essere protetta dal diritto d’autore, un’opera deve essere frutto dell’ingegno umano e possedere un “carattere creativo”. Questo implica che le opere create esclusivamente dall’AI, senza un significativo intervento umano, non possono beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore.
Tuttavia, se l’Intelligenza Artificiale è utilizzata come strumento e l’intervento umano è determinante nel processo creativo, l’opera risultante può essere tutelata. Ad esempio, una proposta di disegno di legge presentata circa un anno fa, prevede l’integrazione dell’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore per includere le opere realizzate con l’ausilio di strumenti di Intelligenza Artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile.
Ma è proprio qui che casca l’asino. È davvero così immediato individuare un intervento umano in un processo creativo mediato dalle macchine e, soprattutto, riuscire a stabilire quanto sia stato rilevante per la creazione di un’opera? Ho qualche dubbio a riguardo.




